Modello 730: le detrazioni per le assicurazioni nel 2013

 

Quali sono le spese relative a polizze tradizionali ed assicurazioni online che è possibile detrarre con il modello 730? Nel 2012 sono state infatti introdotte alcune modifiche legislative. Ecco una lista aggiornata che ricapitoli quali possibilità sono state messe a disposizione nella compilazione del 730 per tutti coloro che hanno stipulato polizze assicurative di vario genere.

Il 730/2013 infatti recepisce in pieno le disposizioni varate con la riforma del ministro Fornero e contenute nella legge 92/2012, che sancisce importanti novità e interessanti sconti fiscali anche per gli automobilisti.

Quando si stipula un’assicurazione RC auto, il SSN riceve una quota versata direttamente dalla Compagnia che copre le spese mediche per eventuali incidenti stradali. Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno il contribuente può dedurre dal reddito imponibile questo contributo, che è sempre pari al 10,5% del premio assicurativo.

La Riforma Fornero tuttavia fissa una somma minima non deducibile pari a 40 euro. Ciò significa che è possibile dedurre solo l’importo eccedente 40 euro, e se il contributo versato al SSN è pari o inferiore a 40 euro non si potrà procedere ad alcuna deduzione.

Vediamo altri sconti fiscali calcolati sul reddito imponibile: sempre nell’ambito delle polizze assicurative è possibile dedurre i contribuiti INAIL che sono stati versati a tutela dagli incidenti domestici. Sono consentite anche deduzioni di contributi facoltativi, come quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi o per le forme pensionistiche complementari e le polizze sulla vita, entro una cifra massima pari a 5.164,57 euro.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali che operano direttamente sull’imposta, fino a 1.291,14 euro è possibile usufruire di una detrazione IRPEF del 19% per polizze sugli infortuni e sulla vita.

Compagnie assicurative eque

Dopo il decreto sulle liberalizzazioni, oggi si fa il punto sullo stato del mercato delle assicurazioni auto e su quanto nell’effettivo rispettino la normativa vigente. Nella realtà infatti risultano molti aspetti poco chiari, a cominciare dalle modalità di sottoscrizione per coloro i quali non risultino essere di cittadinanza italiana.

Sono state denunciate compagnie assicurative che hanno aumentato il premio della polizza a persone provenienti da paesi dell’estero, tra esse sono comprese le assicurazioni on line che fanno prezzi di favore solo agli italiani.

Tale atteggiamento va contro l’articolo 43 del Testo Unico sull’immigrazione perché appunto si crea una distinzione per nazionalità, se non per razza ed etnia. Facendo un breve giro in rete si evince come solo un paio di compagnie invitino espressamente gli stranieri a non sottoscrivere con loro l’assicurazione; tali polizze etniche, così sono state ribattezzate, costituiscono uno svantaggio per le compagnie perché statisticamente si sono imbattuti stranieri cattivi pagatori. Come biasimarli se poi la reperibilità della maggioranza dei soggetti in questione si è poi rivelata incerta?

L’Europa garantirà per loro mentre le compagnie assicurative, entro il 21 dicembre 2012, dovranno attivare tariffe eguagliate per età, sesso, razza e nazionalità.